(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non č impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali - del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilitā di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresė escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. (Regola competenza).