(massima n. 1)
In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autoritā di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., č impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione č limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si č avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Regola sospensione).