(massima n. 1)
La controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi da quest'ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensivitą del trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di responsabilitą per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale. (Regola giurisdizione).