(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitą, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietą del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non gią riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensģ meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione. (Regola giurisdizione).