(massima n. 1)
La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale. (Regola giurisdizione).