(massima n. 1)
Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aerostazione, la quale rientra nella previsione dell'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, venendo necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'"an" e del "quantum" delle relative tariffe e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate. (Regola giurisdizione).