(massima n. 1)
Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietą di altro condomino, al fine di delimitare la proprietą comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltą comprese nel diritto di comunione, relativi al modo pił conveniente ed opportuno con cui detta facoltą debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietą individuale e proprietą condominiale. (Regola competenza).