(massima n. 1)
Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre — attesa l'autonomia degli altri rapporti — se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dall'irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (artt. 1530, comma secondo, c.c.). Sussiste, pertanto, l'interesse e la legittimazione della banca ad intervenire nel giudizio di convalida del sequestro ottenuto dal compratore ed eseguito secondo le forme del pignoramento presso il debitore delle somme versate alla banca dallo stesso compratore a copertura dell'apertura di credito documentato confermato, disposto, dalla banca stessa, a favore del venditore per il pagamento del prezzo della merce venduta, e per tutelare la propria posizione patrimoniale da conseguenze pregiudizievoli, in relazione agli obblighi assunti verso, il venditore, da un'eventuale convalida fondata su ragioni diverse da quelle che avrebbero potuto esimerla dall'obbligo, direttamente assunto verso quest'ultimo.