(massima n. 1)
Nella vendita di merci su documenti, con pagamento del prezzo mediante apertura di credito in favore del venditore presso una banca delegata dal compratore, la conferma di detta apertura di credito, da parte della banca, deve precedere la consegna dei documenti, sicché non è configurabile un inadempimento all'obbligo della consegna stessa fino a quando il venditore non abbia avuto notizia di quella conferma.