(massima n. 1)
La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all'uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria — non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla restitutio in integrum, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione — non è, tuttavia, sufficiente l'illegittimità della condotta dell'agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell'autore della violazione.