(massima n. 1)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. Ne consegue che, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati per l'investimento in programmi finanziari a societā autorizzata ad operare come fiduciaria dello stesso Ministero, il "dies a quo" della prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal deposito dello stato passivo della societā - quale momento in cui il danneggiato č messo in condizione di apprezzare la vastitā e la gravitā delle irregolaritā della societā fiduciaria e, quindi, l'intempestivitā, l'incompletezza e le omissioni nelle attivitā di vigilanza demandate al Ministero - e non giā dalla comunicazione ai creditori di siffatto deposito, rilevante soltanto ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2015).