(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi č stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza č divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identitā della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014).