(massima n. 1)
Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 c.n.), mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzi sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante.