(massima n. 1)
Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell'art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l'accertamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato. (Cassa e decide nel merito, Trib. Isernia, 04/06/2014).