(massima n. 1)
In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, secondo comma, legge fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo č oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operativitā. (Nella specie, i fatti noti da cui il giudice di merito - in un caso di rimesse in conto corrente - aveva desunto presuntivamente la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della societā fallita, erano rappresentati dalla revoca dell'affidamento, seguita da iniziativa monitoria promossa dalla banca ed emissione di altro decreto ingiuntivo con iscrizione ipotecaria, a favore di diverso creditore, nonostante un pagamento parziale del debito, tutti elementi di criticitā del singolo rapporto, in concreto collegamento con altri segni esteriori del dissesto, tra cui pubblicazione di protesti ed ingiunzioni). (Rigetta, App. Venezia, 22 Gennaio 2004).