(massima n. 1)
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunitą di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneitą degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimitą, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale; l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato; l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento gią avvenuto; l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati).