(massima n. 1)
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte puō ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando invece la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull'assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l'attore non č esonerato dall'onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni č rimesso alla discrezionalitā del giudice di merito, il cui apprezzamento č insindacabile in sede di legittimitā, se adeguatamente e correttamente motivato.