(massima n. 1)
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui č applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attivitā espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta per dimostrare l'esistenza di plurime trasfusioni di sangue subite dal ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, sul rilievo che la cartella clinica ne comprovasse una sola). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2012).