(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la rilevazione sul verbale di contestazione della prosecuzione della marcia dell'automobile nonostante la luce rossa del semaforo fosse un'attività percettiva rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in quanto non caratterizzata da alcuna valutazione o elaborazione da parte dell'agente). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace R. Emilia, 22 aprile 04).