(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioč senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalitā di notificazione semplificata, che, data anche la spiccata specificitā del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000) non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nell'eventualitā che la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 12 Luglio 1999).