(massima n. 1)
Riguardo al fabbricato per il quale sia stata presentata una denuncia di variazione, ma non sia ancora seguita l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validitą della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con i quali l'immobile era individuato nella precedente formalitą, ma basta che essa indichi il numero di protocollo della denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 17/09/2009).