(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilitā delle servitų reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non č sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 13/10/2007).