(massima n. 1)
In tema di criteri di computo del requisito occupazionale, ai fini dell'applicabilitą della tutela reale di una societą estera operante in Italia, il numero dei dipendenti va determinato con riferimento al solo territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'una o pił sedi secondarie ivi presenti, gią assoggettate per plurimi aspetti all'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 2508 c.c., siano dotate di autonoma rilevanza anche a tali fini, pur non avendo autonoma personalitą giuridica, costituendo il criterio occupazionale un presupposto di applicazione della legge nazionale. (Cassa con rinvio, App. Milano, 22/12/2014).