(massima n. 1)
Potendo il soggetto straniero, anche persona giuridica, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, esso soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione della società italiana, dichiarato dal competente Tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), restando perciò inapplicabile - ove il socio straniero sia una persona giuridica - la normativa di conflitto dettata, per le società e gli altri enti, dall'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, alla stregua del quale è disciplinata dalla legge regolatrice dell'ente, tra l'altro, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente stesso.