(massima n. 1)
In tema di imposta di registro relativa alle operazioni di fusione per incorporazione di societą, la base imponibile si determina, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 131 del 1986, unicamente tenendo conto della situazione patrimoniale allegata alla delibera di fusione, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., essendo irrilevanti tutte quelle circostanze, quali le perdite di esercizio, determinanti una realtą economica diversa da quella indicata al momento della fusione.