(massima n. 1)
La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal versamento dell'imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorchč rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non puō essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nč la data del versamento dell'imposta nč la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimitā, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l'esame di documenti - preclusi alla corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ., nč essendo possibile ipotizzare un "error in procedendo" del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poichč la stessa rilevabilitā d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non puō essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 5 Dicembre 2002)