(massima n. 1)
L'art. 3 della legge n. 4 del 1929 relativa agli illeciti tributari e alle relative pene pecuniarie, nell'affidare alle leggi finanziarie di stabilire quando, dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga, per il trasgressore, l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato, e nell'aggiungere che l'obbligazione ha carattere "civile", non presenta alcun carattere di incompatibilitā con la disciplina dettata dalla legge n. 689 del 1981. Anche le pene pecuniarie per violazione di leggi finanziarie (cosė come le sanzioni amministrative) appartengono, infatti, al sistema del diritto punitivo, caratterizzato dalla natura afflittiva della sanzione comminata al trasgressore. Ne consegue pertanto, l'applicabilitā, anche alle sanzioni pecuniarie relative ad illeciti tributari, della disposizione di cui all'art. 7 legge n. 689 del 1981 relativa alla intrasmissibilitā dell'obbligazione agli eredi, non bastando - d'altronde - affermare il carattere "civile" dell'obbligazione, a farne conseguire la trasmissibilitā, e dovendosi escludere ogni pretesa funzione anche risarcitoria rivestita dalla pena pecuniaria tributaria. (rigetta, App. Brescia, 7 marzo 1991)