(massima n. 1)
Nel caso di fallimento, ai sensi dell'art. 125 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imprenditore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in relazione alla disponibilità di beni non compresi nel fallimento, mentre il curatore fallimentare deve presentare la medesima dichiarazione per il reddito d'impresa relativo agli anni ricompresi nella procedura. La medesima disposizione prevede che il reddito d'impresa sia determinato in base al bilancio e che sia costituito dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa all'inizio del procedimento. Il richiamo al bilancio e allo stato patrimoniale dell'impresa fallita comporta che nei confronti del soggetto dichiarato fallito il consentito accertamento della disponibilità di beni esclusi dal fallimento debba essere compiuto con stretto riferimento alla procedura concorsuale e perciò non in via sintetica, ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ma analiticamente, prevalendo, in caso contrario, la presunzione dell'acquisizione di tutti i beni del fallito alla massa fallimentare. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 4 Ottobre 2000)