(massima n. 1)
La fusione per incorporazione di una società della quale l'incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell'incorporante e con annullamento delle quote rappresentative del capitale dell'incorporata, legittima l'incorporante ad iscrivere in bilancio, alla voce "avviamento", il disavanzo di fusione, pari alla differenza tra il patrimonio netto della società incorporata ed il prezzo pagato per acquistarne le quote e, di conseguenza, a dedurre dal reddito imponibile la relativa quota di ammortamento. È, di conseguenza, viziata da violazione di legge la sentenza di merito, la quale neghi la suddetta deducibilità, in mancanza della prova del pagamento d'un prezzo per l'acquisizione dell'avviamento dell'incorporata, giacché, nell'ipotesi sopra descritta, l'onerosità dell'acquisizione dell'avviamento è "in re ipsa", e sussiste sol che le quote dell'incorporata siano state acquistate per un prezzo superiore a quello risultante dal bilancio d'esercizio (fattispecie non soggetta, "ratione temporis", al principio della neutralità fiscale del disavanzo di fusione, introdotto dall'art. 27, comma primo, della legge n. 724 del 1994). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 08/02/2006)