(massima n. 1)
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale era stato stipulato un atto di fusione societaria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni antielusive di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 358 del 1997, ma le parti avevano convenzionalmente fatto risalire gli effetti a data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni, al fine di eluderne l'applicazione). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 23/01/2006)