(massima n. 2)
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse abuso del diritto l'assunzione, da parte di una societą in perdita e senza dipendenti, nell'anno precedente alla fusione, di un dipendente con il ruolo di amministratore delegato, senza che ricorressero ragioni economiche che la giustificavano, essendo la stessa finalizzata ad integrare uno dei presupposti, previsti dal comma 5 dell'art. 123 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nel testo anteriore ala riforma di cui al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 - per poter beneficiare della riportabilitą delle perdite secondo cui le spese per lavoro dipendente debbono essere superiori al 40%, rispetto alla media degli ultimi due esercizi anteriori). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 27/06/2006)