(massima n. 1)
Il reato tributario di dichiarazione infedele può essere integrato anche da condotte elusive ai fini fiscali purché riconducibili a quelle previste dagli art. 37, comma terzo e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, considerato che la fattispecie di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000 non richiede la sussistenza di una dichiarazione fraudolenta ma soltanto la presentazione di una dichiarazione infedele e, pertanto, la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all'ammontare dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione e, quindi, quando si superino le relative soglie di punibilità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistente il "fumus" del reato di dichiarazione infedele nella esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, attraverso il meccanismo di 'retrocessione dei dividendi'). (rigetta, Trib. lib. Roma, 25/02/2013)