(massima n. 1)
In tema di deducibilitą delle perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, la definizione transattiva del giudizio operata con due dei tre istituti bancari, convenuti in giudizio per rispondere di asseriti danni, non costituisce "elemento certo e preciso", ai sensi dell'art. 66 T.U.I.R. "ratione temporis" vigente, dal quale far discendere l'obiettiva irrecuperabilitą, peraltro parziale, altresģ del credito vantato nei confronti dell'altro istituto, anche se convenuto in giudizio, ma che non sia addivenuto a transazione, in quanto la parziale irrecuperabilitą del credito non deriva dall'obiettiva certezza circa il suo mancato soddisfacimento, ma trae origine da mere valutazioni, relative ad altri e diversi crediti, prive di diretti riscontri oggettivi. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 30/04/2008)