(massima n. 1)
In materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, č applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all'anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l'applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamitā naturale, non potendo le diversificazioni di regime tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un'arbitraria discriminazione.