(massima n. 1)
La mancata effettuazione della ritenuta d'acconto non elimina l'obbligo gravante sul sostituto di versare la somma corrispondente, fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva), sicché, nell'ipotesi in cui l'Erario abbia chiesto il pagamento delle ritenute non operate dal datore di lavoro ai singoli dipendenti mediante la notifica di avvisi di accertamento, poi definitivamente annullati dal giudice tributario oppure in autotutela, la pretesa impositiva nei confronti del sostituto viene meno, in quanto il rapporto tributario è stato già regolato dal sostituito, reale soggetto passivo del tributo, analogamente all'ipotesi in cui quest'ultimo abbia già versato o condonato le ritenute.