(massima n. 1)
In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001, della facoltā di determinazione alla data del 1 gennaio 2002 del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati, abbia ceduto una quota di tale partecipazione, la rideterminazione del valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2003, come consentito dall'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, č possibile soltanto per la quota rimasta in possesso del contribuente, mentre per la quota ceduta il valore della partecipazione resta irretrattabilmente fissato in misura proporzionale al valore determinato per l'intera partecipazione alla data del 1 gennaio 2002. Ne consegue che, con il meccanismo della "compensazione", introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, č possibile scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quella giā versata per il precedente, mentre per le situazioni anteriori č ammesso il rimborso dell'imposta pagata in passato nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 09/05/2008)