(massima n. 1)
In tema di recupero di aiuti di Stato, il criterio di determinazione degli interessi su base composta, secondo cui gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, si applica, in luogo di quello a tasso semplice, solo in relazione alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del citato atto normativo comunitario, e limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione della Commissione ed il recupero effettivo, in virtł dell'art. 13 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che "gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento". (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 07/10/2009)