(massima n. 1)
In tema di assoggettabilitā ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non č necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivitā. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso che una fondazione di diritto canadese avesse una stabile organizzazione in Italia in base al rilievo esclusivamente formale che la struttura esistente nel territorio italiano non fosse produttiva di reddito, essendo concentrata la gestione tributaria e finanziaria presso la sede legale canadese.)