(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano commerciali e non producono, quindi, reddito imponibile le attivitą svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, purché siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l'effettivitą del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneitą della partecipazione alla vita associativa ed attribuendo ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto in relazione all'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 18/09/2007)