(massima n. 1)
In tema di gruppi societari, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio di scadenza, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l'unica legittimata a chiederne il rimborso.