(massima n. 1)
In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, l'art. 43 ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione in vigore anteriormente alla introduzione del comma 2 bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 44 del 2012, anche il soggetto consolidante, quando sia cessionario del credito d'imposta del consolidato dell'anno precedente per la compensazione con propri debiti fiscali, ha l'obbligo, a pena di inefficacia, di indicare nella dichiarazione gli estremi previsti dal comma 2 della medesima norma.