(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nell'ipotesi di adesione alla "tassazione di gruppo" di pił societą, tra loro in rapporto di controllo, assumono rilevanza non solo gli elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esposti nelle dichiarazioni delle societą del gruppo singolarmente considerate, ma anche quelli riportati nella dichiarazione consolidata, ove quest'ultima riporti gli elementi fraudolenti contenuti nelle dichiarazioni delle singole societą. (rigetta, App. Firenze, 17/03/2016)