(massima n. 1)
I soci non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute sui redditi delle societą di capitali, che sono soggettivi passivi autonomi dai soci stessi, salvo che abbiano optato per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto anche ai soci l'esenzione IRPEG spettante alla societą mediante l'attribuzione ai medesimi di un credito d'imposta sui dividendi).