(massima n. 1)
In tema di ILOR, l'esclusione dall'imposizione, ex art. 115, comma 2, lett. e-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - introdotto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 - del reddito d'impresa, č subordinata sia al requisito che il numero degli addetti non sia superiore a tre, sia al presupposto che il lavoro dei soci sia prevalente rispetto all'organizzazione dell'attivitā. Al fine di stabilire tale rapporto di prevalenza non possono essere automaticamente incluse le attivitā "numerarie" (crediti e disponibilitā liquide), che, in mancanza di dimostrazione della loro precisa origine e/o destinazione, non sono indicative della preponderanza della componente capitale, ben potendo rappresentare il risultato del lavoro personale dei soci sotto forma di remunerazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 24/11/2005)