(massima n. 1)
In tema di I.L.O.R., l'art. 115, secondo comma, lett. e bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che elenca i redditi esclusi dall'imposta, ponendo la condizione che "il numero complessivo delle persone addette" non sia superiore a tre, deve interpretarsi nel senso che per "persone addette" debbono intendersi tutti coloro che operino con stabile inserimento nell'impresa, anche come procacciatori di affari, con la conseguenza che non č sufficiente che il contribuente abbia provato di non avvalersi di personale dipendente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Napoli, 1 marzo 2004)