(massima n. 1)
I particolari controlli pubblici e le funzioni di rilievo pubblicistico che contrassegnano l'attivitą di farmacista non escludono che l'attivitą di farmacia sia organizzata in forma di impresa e, quindi, sia assoggettata ad ILOR. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso che la plusvalenza per la cessione di farmacia dovesse essere assoggettata ad ILOR, in quanto la farmacia, come indicato dall'art. 16 lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non avrebbe dovuto considerarsi impresa commerciale). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 10 Ottobre 2001)