(massima n. 1)
In tema di ILOR, la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietā degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e l'impiego di una rilevante quota di tali proventi, pur svolgendosi nel quadro di un sistema di controlli pubblicistici, attengono all'esercizio di funzioni ed attivitā strumentali attribuite a tali enti per il perseguimento di interessi pubblici di cui essi sono portatori a titolo proprio (quanto meno perché tale gettito č destinato a coprire le spese sostenute), e danno pertanto luogo a possesso del relativo reddito, assoggettabile ad imposta ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sostituito dall'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma applicabile nella specie "ratione temporis"): nell'ambito della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare nella gestione del patrimonio immobiliare, gli IACP sono infatti titolari di attribuzioni proprie e distinte, non essendo previsti meccanismi di alcun genere che comportino l'imputazione degli atti giuridici da essi compiuti allo Stato (o alle Regioni, cui l'art. 5 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ha trasferito le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano,18 Settembre 2000)