(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi e con riferimento ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1988, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o la liquidazione dell'azienda concorrono alla formazione del reddito d'impresa soltanto ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 54, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile ai predetti periodi d'imposta in virtł dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e non anche ai fini dell'ILOR, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con la conseguenza che ad esse non si applica l'esenzione prevista dall'art. 115, comma secondo, lettera e) bis, del d.P.R. n. 917 cit. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 28 Luglio 2000)