Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 24046 del 3 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

I costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attivitą della stessa, ossia volti al suo potenziale incremento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto deducibili le spese di sponsorizzazione effettuate da una societą in occasione di gare automobilistiche all'estero, potendo il prodotto essere acquistato anche da persone residenti fuori dal territorio nazionale).

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