(massima n. 1)
In tema di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", alle annualitą di imposta 2000 e 2001), sono indeducibili i compensi corrisposti agli associati in eccedenza rispetto agli utili ordinari dell'impresa, senza che assuma rilevanza il tipo di apporto degli associati che ne siano stati beneficiari.